Ue: sotto accusa sei stati membri (tra cui l’Italia) per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi  
  Roma, 2 novembre – Italia sul banco degli accusati insieme ad altri cinque stati membri: Belgio, Finlandia, Irlanda, Portogallo e Slovenia, per inosservanza delle regole sulla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi... 
  Roma, 2 novembre – Italia sul banco degli accusati insieme ad altri cinque stati membri: Belgio, Finlandia, Irlanda, Portogallo e Slovenia, per inosservanza delle regole sulla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi. Per l''Esecutivo Ue, i Paesi sono inadempienti per non aver elaborato entro i tempi imposti dalla normativa comunitaria i piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti.
La Commissione ha inviato il 12 ottobre 2005 ai Governi nazionali un parere motivato per il mancato rispetto delle regole imposte in materia dalla direttiva 2000/59/Ce sul controllo dei rifiuti prodotti dalle navi, provvedimento recepito in Italia con il dlgs 24 giugno 2003 n. 182.
Il Dlgs 182/03 stabilisce precisi obblighi per comandanti di navi, autorità portuali e gestori degli impianti di raccolta rifiuti al fine di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni. Le regole riguardano i rifiuti di tutte le imbarcazioni che operano nei porti dello Stato italiano, indipendentemente dalla bandiera di appartenenza. Sono escluse dal campo di applicazione del Dlgs 182/2003 solo le navi militari, quelle possedute o gestite dallo Stato per fini non commerciali, quelle esercenti servizi di linea.
Il comandante di una nave che approda in un porto è obbligato a conferire tutti i rifiuti prodotti dalla nave all''impianto portuale di raccolta prima di lasciare nuovamente il porto. Sono escluse dall''obbligo le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.
E’ permesso alla nave di proseguire verso un successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti se sia verificata la presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente per tutti i rifiuti prodotti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del tragitto previsto fino al porto di conferimento; oppure se c’è stata una autorizzazione dell''Autorità marittima.
Se vi sono fondati motivi di ritenere che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o se questo porto non è conosciuto e sussiste quindi il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, il Comandante del porto può ordinare alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto. Per quanto riguarda gli obblighi di notifica, il comandante di una nave in procinto di attraccare in un porto situato nel territorio dello Stato deve compilare e trasmettere all''autorità marittima un apposito modulo che contiene tutte le informazioni sui rifiuti detenuti con almeno 24 ore di anticipo rispetto all''arrivo se il porto di scalo è noto.
 
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