| | | Roma, 2 novembre – La Corte di Cassazione si è pronunciata: spetta al decreto Ronchi regolare la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento. La questione era spinosa: l''art.2 del D.Lvo 152/99, con le
disposizioni sulla tutela delle acque dall''inquinamento e il recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall''inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, non dava una precisa definizione delle acque meteoriche di dilavamento, semplicemente distinguendole dalle acque reflue industriali, domestiche o urbane. Tuttavia, le assimilava agli scarichi, trattandosi di immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Identificandole come veri e propri rifiuti liquidi, la Suprema Corte ha stabilito che debbano essere regolate dal Dlgs 22/1997, il Decreto Ronchi. È stata la Terza Sezione penale a stabilire questa linea di condotta, ricordando come secondo il decreto legislativo 152/99 possano essere identificate come scarichi tutte le immissioni dirette e continuative tramite condotte o sistemi stabili di deflusso, e quindi non apparterrebbero a questa tipologia le acque meteoriche di dilavamento che non sono sottoposte a un procedimento di deflusso continuativo. Anzi, in considerazione del fatto che possono entrare in contatto con materiali e sostanze inquinanti, ma a differenza degli scarichi di acque reflue industriali, non sono soggette a ricambio, danno luogo a veri e propri rifiuti e rientrano quindi nella materia regolata dal decreto Ronchi. | |