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Teleriscaldamento, ecco gli orientamenti finali dell’Autorità

where Roma when Ven, 30/06/2017 who roberto

Tra le indicazioni, le questioni legate all’avvio alla gestione e chiusura dell’utenza

Arrivano gli orientamenti finali dell'Autorità per l'energia in merito allateleriscaldamento.jpg regolazione di alcuni profili di qualità contrattuale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento connessi all'avvio, alla gestione e alla chiusura del rapporto di utenza.
In particolare, il Dco 438/2017  prevede che la durata del periodo di regolazione sia di 4 anni, con una prima fase sperimentale di due anni. Si partirà con standard di qualità minimi obbligatori per tutti gli operatori con riferimento alle prestazioni erogate su richiesta dell'utente che l'Autorità ritiene prioritarie, mentre per le restanti prestazioni saranno indicati dall'Aeegsi standard di qualità minimi opzionali, le cui prestazioni correlate non saranno soggette ad obblighi di registrazione e di comunicazione. Nel secondo biennio gli standard minimi opzionali diventeranno obbligatori per tutti gli esercenti.
Durante l'intero periodo di regolazione saranno previsti indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici per cause imputabili all'esercente, il cui valore sarà commisurato alla potenza contrattualmente impegnata dell'utente.
Tutte le prestazioni oggetto di standard (obbligatori) saranno oggetto di obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità. Sarà però previsto un regime semplificato di registrazione e l'esenzione dagli obblighi di comunicazione per gli operatori che servono fino a 300 utenti e che, al contempo, hanno una potenza complessivamente contrattualizzata non superiore a 5 MW.
Relativamente alle tempistiche di entrata in vigore della regolazione, l'Autorità prevede in primo luogo di estendere a tutti gli operatori l'applicazione del periodo transitorio di 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento finale e, in secondo luogo, di introdurre un ulteriore semestre "bianco", nel corso del quale gli operatori di minori dimensioni non siano passibili di verifiche e ispezioni. Il termine per le osservazioni al dco è il 17 luglio.

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