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Consiglio Stato respinge ricorso di Illumia sulle limitazioni al trading energia

where Roma when Mar, 12/03/2019 who roberto

È legittima la deliberazione n. 525/14, che obbliga le società a definire i programmi di immissione e prelievo, evitando qualsiasi sbilanciamento volontario

È legittima la deliberazione n. 525/14 consiglio-stato.jpgdell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che ha previsto, a partire dall’1 novembre 2014, limitazioni alle attività di trading sull'energia - operate mediante acquisto e vendita di quantità in eccesso o in difetto rispetto alle previsioni di consumo - da parte degli operatori. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sentenza 1586, respingendo il ricorso di Illumia Spa contro l'Authority e nei confronti di Terna contro la decisione del Tar Lombardia n. 1895/2015.

La delibera obbliga infatti le società a definire i programmi di immissione e prelievo, evitando qualsiasi sbilanciamento volontario e attenendosi alle "migliori stime" dei quantitativi di energia elettrica effettivamente a disposizione e necessari. Secondo quanto prospettato dal ricorrente, però, impedendo la volontaria sovrastima/sottostima del consumo programmato rispetto a quello effettivo, si produrrebbe l'effetto di impedire lo svolgimento delle attività di trading. Per i giudici di Palazzo Spada, “la cessione dell'energia in eccesso (o l'acquisto di quella in difetto) rispetto al bisogno effettivo” non è un diritto ma “rappresenta una necessità per il corretto funzionamento della rete”. Ragion per cui “non appare illogica la scelta volta a scoraggiare l'attività meramente speculativa di un operatore – anche se la stessa in ipotesi può contribuire a garantire una maggior ‘liquidità’ del mercato stesso – posto che tale condotta si riflette sempre ed inevitabilmente sul gestore Terna”.

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