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Elettrodotto Italia-Albania, via libera del Consiglio di Stato

where Roma when Lun, 31/07/2017 who roberto

Risolto il contenzioso che per alcuni anni ha visto contrapposti i Comuni di Polignano a Mare e Casamassima e una società del gruppo Enel

Via libera del Consiglio di Stato elettrodotto.jpgall'elettrodotto di interconnessione Italia-Albania. Con la sentenza n. 3759/17, depositata, i giudici hanno definitivamente risolto il contenzioso che per alcuni anni ha visto contrapposti il Comune di Polignano a Mare ed il Comune di Casamassima al Ministero dello sviluppo economico e ad una società del gruppo Enel, in relazione a questo progetto di potenziamento della rete elettrica nazionale. Il progetto, elaborato dall'Enel, prevedeva in particolare la stesa sul fondo del mare Adriatico, tra l'Albania e la costa pugliese, di un cavo elettrico per l'adduzione di corrente continua per incrementare i flussi di energia della rete elettrica nazionale.
 
La contesa è nata dalla scelta progettuale del punto di approdo del cavo sottomarino in uno dei due comuni pugliesi e sul posizionamento, nell'altro comune, della stazione di conversione e di allaccio del cavidotto alla rete elettrica nazionale. Il Tar Puglia aveva deciso separatamente i ricorsi dei due Comuni con due sentenze di segno diverso.
 
Il Consiglio di Stato ha riunito tutte le controversie e ha deciso unitariamente sull'intera vicenda, respingendo così i ricorsi originari dei Comuni. Diversi i punti fermi che emergono dalla sentenza: innanzitutto viene affermato che le varie componenti progettuali (posa del cavidotto e costruzione della stazione di conversione) non possono essere scisse, in quanto funzionalmente unitarie. Poi si chiariscono i limiti di necessità della VIA (valutazione di impatto ambientale) nazionale, rispetto ad impianti di adduzione elettrica in corrente continua, sottomarini (e non aerei) e conseguentemente viene dichiarato sufficiente il procedimento di VIA espletato in sede regionale. Vengono inoltre ritenute non irragionevoli né illogiche le scelte tecniche che hanno condotto all'individuazione del punto di approdo. La sentenza, infine, ritiene che le modifiche progettuali fatte per raccogliere le specifiche esigenze manifestate da enti locali, non siano tali da stravolgere il progetto originario

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