Sentenza shock sui comitati. Il Tar Basilicata: Cova Contro sono 3 gatti e rappresentano solo sé stessi
Il testo integrale della sentenza. Un tema per tutti i comitati. Secondo i giudici non è sufficiente essere molto attivi sul fronte ambientale e raccogliere sulle piattaforme social un gran numero di lettori. Bisogna dimostrare di essere rappresentativi come numero di adesioni ed è necessario documentare che gli interessi rappresentati siano realmente diffusi.
La sentenza che pubblichiamo integralmente qui sotto dice che non è sufficiente essere molto attivi sul fronte ambientale e raccogliere sulle piattaforme social un gran numero di lettori. Bisogna dimostrare di essere rappresentativi come numero di adesioni ed è necessario documentare che gli interessi rappresentati siano realmente diffusi. Altrimenti – ha detto poche settimane fa il Tar Basilicata – l’associazione è autoreferenziale. La decisione del Tar Basilicata potrebbe avere ricadute su molte delle attività dei comitati del no, sul fenomeno sociale definito nimby ma anche su organizzazioni che hanno sì alta visibilità ma zero associati. Secondo quanto hanno stabilito i giudici amministrativi di Potenza, l’organizzazione Cova Contro – fortemente impegnata contro l’Eni nei giacimenti in val d’Agri e contro la Total nel giacimento di petrolio a Tempa Rossa - non è un’associazione di tutela ambientale con “legittimazione attiva sul versante della consistenza organizzativa e dell’adeguata rappresentatività” e non interpreta “interessi diffusi”. E di conseguenza il Tar ha respinto un ricorso presentato da Cova Contro in opposizione a un impianto dell’Eni.
Ne ha scritto anche il quotidiano potentino Cronache Lucane https://www.lecronachelucane.it/2025... .
La decisione dei giudici lucani potrebbe avere conseguenze sull’attività di organizzazioni ecologiste senza associati e di molti comitati locali di opposizione contro gli impianti, comitati i quali spesso fanno riscorso al Tar come arma di contrasto.
La vicenda in sintesi
L’associazione Cova Contro è molto attiva e contesta non solamente l’Eni o la Total o le decisioni della Regione Basilicata ma contesta anche le risultanze scientifiche o tecniche su cui non è d’accordo, come quelle di Acquedotto Lucano, Arpa Basilicata, Asp. Un anno fa Cova Contro aveva fatto ricorso al tar Basilicata contro l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione all’Eni Rewind per un impianto per depurare le acque di produzione del centro oli Val d’Agri (in sigla Cova) da realizzare in località Le Vigne nel Comune di Viggiano (Potenza). Nelle settimane scorse il Tar ha esaminato il ricorso e l’ha bocciato, condannando l’associazione a pagare le spese legali.
Rappresentatività e social
Per motivare il ricorso, Cova Contro aveva detto di essere rappresentativa, e di interpretare un interesse diffuso; per confermare le sue ragioni, Cova Contro aveva spiegato al Tar di contare oltre 2.400 follower sulla pagina Facebook.
Ma ciò, hanno risposto i magistrati amministrativi, non indica la rappresentatività dell’organizzazione. A parere dei giudici, i follower sono “meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione”. Inoltre senza “supporto documentale è rimasto il dato, meramente dichiarato, di trenta volontari che collaborerebbero alle attività sociali”.
Aggiungono i giudici del Tar: “In particolare, in relazione alla consistenza organizzativa e all’adeguata rappresentatività, dall’atto costitutivo del 18 giugno 2013, emerge che alla costituzione dell’associazione Cova hanno partecipato solo tre persone fisiche. Anche nel 2019, in occasione dell’approvazione del nuovo Statuto, gli associati presenti sono solo tre, ossia gli stessi che hanno promosso la sua costituzione. Peraltro, la ricorrente non ha fornito prova alcuna dell’eventuale esistenza di associati successivi, come sarebbe stato suo onere. Ciò fa ritenere che venga in considerazione un’azione associativa sprovvista di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, con riferimento al numero e alla qualità degli associati”.
Giudizi a conferma
Non è questa la sola decisione in questo senso. Vanno ricordati tra gli alti il Tar Calabria, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 302; il Tar Puglia, sez. II, 23 settembre 2022, n. 1229; il Tar Basilicata, 22 settembre 2018, n. 646; il Tar Emilia Romagna, sez. I, 26 novembre 2007, n. 3365; il Consiglio di Stato, sez. IV, 25 settembre 2007, n. 4966 e altre decisioni simili.
La sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 315 del 2024, proposto da - associazione Cova Contro Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Daniele Luigi Sanasi, con domicilio digitale in atti;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4, e domicilio digitale in atti di causa;
- Eni Rewind s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 202400196 del 16 marzo 2024 pubblicata l’1 aprile 2024., nonché di ogni atto preordinato, presupposto, conseguente e comunque connesso alla Delibera di giunta regionale n. 196.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Basilicata e di Eni Rewind S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ Associazione Cova Contro Ets (di seguito anche solo “Cova), con ricorso notificato il 31 maggio 2024 e depositato il successivo 27 di giugno, è insorta avverso il provvedimento regionale in epigrafe, avente a oggetto il “rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nell’ambito del procedimento di P.A.U.R., ai sensi dell’art. 29-quater del d.l.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), all’installazione denominata “impianto di trattamento acque di produzione del COVA” da realizzarsi in località Le Vigne, nel Comune di Viggiano (PZ). Proponente: ENI Rewind s.p.a.”, deducendone l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
2.1. La Eni Rewind s.p.a. è comparsa in lite eccependo l’inammissibilità e successivamente l’improcedibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
Coglie nel segno la conforme eccezione sollevata dalla controinteressata secondo cui l’Associazione ricorrente sarebbe sprovvista di legittimazione a ricorrere. Sul punto, il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. quanto stabilito in speculare questione proprio in relazione a un ricorso proposto dal Cova, ossia che: «[...] l’Associazione ricorrente difetta di legittimazione attiva sul versante della consistenza organizzativa e dell’adeguata rappresentatività. Tali criteri devono essere osservati in maniera rigorosa, così da non trasformare il processo amministrativo, che rimane pur sempre forma di tutela di situazioni soggettive, in una giurisdizione di diritto oggettivo (Cons. Stato, 19 giugno 2014, n. 3111), non bastando la mera previsione dello statuto sulle finalità dell’associazione (T.A.R. Basilicata, 22 settembre 2018, n. 646; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 26 novembre 2007, n. 3365; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2007, n. 4966). Inoltre, se in linea di principio in materia di tutela dell’ambiente si riconosce la legittimazione ad agire dei comitati spontanei “in quanto non sono legittimate ad agire soltanto le associazioni riconosciute ex lege e iscritte negli appositi elenchi ministeriali, di cui all'art. 13, l. n. 349 del 1986, ma anche le associazioni ambientaliste riconosciute caso per caso”, nondimeno tale riconoscimento deve pur sempre operare sulla base “degli specifici requisiti dell'adeguato grado di rappresentatività, dello stabile collegamento con il territorio, dell'azione dotata di apprezzabile consistenza, della protrazione nel tempo dell'attività e della non occasionalità della nascita del comitato” (T.A.R. Lazio, sez. II-bis, 23 aprile 2020, n. 3612; T.A.R. Molise, sez. I, 6 giugno 2019, n. 209). 7.1. In particolare, in relazione alla consistenza organizzativa e all’adeguata rappresentatività, dall’atto costitutivo del 18 giugno 2013, emerge che alla costituzione dell’Associazione Cova hanno partecipato solo tre persone fisiche. Anche nel 2019, in occasione dell’approvazione del nuovo statuto, gli associati presenti sono solo tre, ossia gli stessi che hanno promosso la sua costituzione.
Peraltro, la ricorrente non ha fornito prova alcuna dell’eventuale esistenza di associati successivi, come sarebbe stato suo onere Ciò fa ritenere che venga in considerazione un'azione associativa sprovvista di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, con riferimento al numero e alla qualità degli associati (Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3234). In effetti, proprio relativamente alla costituzione di un’associazione ambientalista con nove persone (ossia il triplo di quelli che hanno costituito l’odierna ricorrente) il Giudice d’appello ha avuto modo di rilevare che ciò denoti «l'assenza a tale data del fondamentale requisito della rappresentatività della collettività locale di riferimento» (in termini, Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2012, n. 4909). 7.1.1. In aggiunta, priva di supporto documentale è rimasto il dato, meramente dichiarato, di trenta volontari che collaborerebbero alle attività sociali. Del pari, irrilevante, a tal fine, è l’argomento relativo ai «n. 2446 c.d. “followers”» che seguirebbero tramite «la pagina Facebook COVA Contro» l’operato dell’associazione ricorrente, asseritamente «condividendone gli obiettivi», essendosi condivisibilmente osservato in giurisprudenza che i followers siano meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione (TAR Calabria, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 302; T.A.R Puglia, sez. II, 23 settembre 2022, n. 1229). Del resto, l’adesione all’associazione costituisce condizione differente da chi esprime, in contesti non verificati né verificabili, un generico sostegno a iniziative, a loro volta, non adeguatamente identificate (in termini, Cons. Stato, sez. I, par. 27 settembre 2022, n. 1538). 7.1.2. L’Associazione Cova ha inoltre invocato, al fine di sostenere la sua legittimazione, la decisione di questo Tribunale n. 171 del 2024, resa in altro giudizio da essa proposto, in cui tale condizione dell’azione sarebbe stata implicitamente riconosciuta. Tuttavia, l’argomento non è pianamente conferente, essendosi nell’occasione meramente statuita l’inammissibilità del ricorso, sebbene da altra e parallela angolazione rispetto a quella qui valorizzata, peraltro delibando su una puntuale eccezione di parte resistente» (in termini, T.A.R. Basilicata, 4 dicembre 2024, n. 606).
Neppure è predicabile un’astratta legittimazione a ricorrere conseguente alla partecipazione al procedimento preordinato all’emanazione del provvedimento qui avversato, essendosi condivisibilmente osservato in giurisprudenza che secondo principi giurisprudenziali consolidati l’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel prevedere la facoltà di intervento nel procedimento dei soggetti “portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento”, non riconosce di per sé legittimazione processuale a tutti i soggetti portatori di interessi collettivi che abbiano in concreto partecipato al procedimento; la predetta norma si limita a sancire un principio generale; è rimesso, rispettivamente, all’Amministrazione procedente e all’Autorità giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva legittimazione procedimentale e processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato, senza che la valutazione operata in sede di procedimento vincoli quella da rinnovarsi nella sede processuale; la natura delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell’intervento di fatto nel procedimento amministrativo; la legittimazione procedimentale riconosciuta dall’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai portatori di interessi diffusi lascia impregiudicata la questione dei limiti entro i quali, in sede contenziosa, può assicurarsi tutela a tali interessi e deve, in ogni caso, escludersi che le valutazioni compiute dall’Amministrazione nell’ammettere un intervento nel procedimento amministrativo possano vincolare il giudice in ordine all’identificazione dei soggetti che devono necessariamente partecipare al processo (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639).
5. Fermo quanto innanzi, di per sé dirimente, ragioni di completezza di delibazione inducono il Collegio a precisare che il ricorso sarebbe comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, come pure eccepito da Eni Rewind s.p.a., parte ricorrente non risulta aver impugnato il sopravvenuto provvedimento di rilascio del PAUR, disposto con deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 338 del 18 aprile 2024.
6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità
del ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Basilicata e della controinteressata Eni Rewind s.p.a., forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 (tremila/00) cadauna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025,
coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Benedetto Nappi Fabio Donadono
IL SEGRETARIO