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Ecobonus condomini: si attende ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

where Milano when Ven, 05/05/2017 who roberto

Lo sottolinea Rete Irene. Le modalità di attuazione della facoltà di cessione delle nuove detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica sono attese da oltre due mesi

L’Ecobonus per i condomini non è ecobonuscondominio.jpgancora entrato in vigore perché mancano le specifiche del provvedimento da parte dell’Agenzia dell’Entrate. L’allarme è stato lanciato da  Rete IRENE. Le modalità di attuazione della facoltà di cessione delle nuove detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico delle parti comuni degli edifici condominiali dovevano essere definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2017. Secondo alcuni non sarebbe ancora stato adottato perché si attendeva un nuovo aggiornamento legislativo sui nuovi incentivi (i cosiddetti “ecobonus” e “sismabonus” per condomini) in occasione della manovra di finanza pubblica attesa per il mese di aprile.

“Forte era l’aspettativa - si legge nella nota - per una modifica che abrogasse il divieto di cessione delle detrazioni agli istituti di credito e agli intermediari finanziari: si ritiene infatti che tale divieto menomi drasticamente la potenzialità di stimolo degli incentivi a causa delle maggiori difficoltà e dei più elevati costi di transazione connessi alla ricerca di cessionari capienti al di fuori della categoria dei soggetti finanziari”.  Ma la "manovrina" di primavera è stata emanata senza alcuna novità in questo ambito.
Facilitare il finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica profonda attraverso il coinvolgimento dei soggetti finanziatori nel meccanismo degli incentivi fiscali sarebbe comunque il modo più efficace di stimolare un settore economico oggi scarsamente sviluppato ma dalle enormi potenzialità. Un altro aspetto cruciale ai fini della diffusione dell’istituto della cessione delle detrazioni riguarda le conseguenze dell’errata fruizione, da parte dei soggetti beneficiari, delle detrazioni cedute. È del tutto evidente che i cessionari debbano essere esclusi (salvo il caso del dolo) da qualunque responsabilità o conseguenza derivante da errori o abusi che pregiudichino il diritto a fruire degli incentivi, e che tali responsabilità debbano rimanere in capo ai beneficiari originari cedenti. L’esclusione della responsabilità dei cessionari per i fatti dei cedenti dovrebbe essere affermata esplicitamente dalla norma: qualunque dubbio a questo proposito renderebbe del tutto inutile il provvedimento.
Rete Irene ricorda infine che diversi soggetti stanno mostrando interesse a impegnarsi in attività di facilitazione delle cessioni, ma a condizione che non siano posti vincoli inaccettabili alle condizioni operative. La flessibilità dalle cessioni operate anno per anno e a soggetti diversi, e la corretta attribuzione delle responsabilità per gli errori di fruizione delle detrazioni possono agevolare un’ampia diffusione dello strumento, che si mostrerebbe assai utile per la promozione degli interventi di riqualificazione energetica profonda e di miglioramento sismico degli edifici condominiali. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate potrebbe allora costituire un passaggio determinante nel difficile – ma ineludibile – cammino verso la decarbonizzazione del settore immobiliare. 

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