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​Efficienza energetica, prime prove di bancabilità e finanziamento in project financing

where Milano when Lun, 02/03/2015 who michele

Cresce l’interesse per l’efficienza energetica da parte del settore industriale e finanziario con nuovi modelli di business

Il sistema bancario sembra finalmente cogliere le opportunità offerte dal mercato dell’efficienza energetica: lo dimostra la recente operazione che ha visto protagonista un primario operatore della grande distribuzione e un istituto di credito di assoluta rilevanza, grazie alla quale è stata coniugata l’efficienza energetica nella grande distribuzione e il project financing, realizzando così un primo concreto intervento che gli operatori del settore attendevano da tempo.

Mariarita Rosa, direttore Marketing e Comunicazione di iCASCO, gestore del portale efficiencycloud, ha commentato: “Il mondo dell’efficienza energetica sta affrontando un profondo processo di trasformazione, favorendo la nascita di nuovi modelli di business e creando un’opportunità concreta per il rilancio del Paese. L’efficienza energetica rappresenta il mainstream delle politiche ambientali alla base delle società low-carbon e incarna una concreta possibilità di sviluppo che porta con sé profonde trasformazioni culturali per gli attori che operano nel settore e da cui derivano, tra le altre, nuove forme contrattuali e nuove criticità nella valutazione dei rischi.”

L’ampiezza del raggio di azione del concetto di efficienza energetica, inteso anche come servizio, comporta necessariamente un know-how specifico, di per sé difficilmente duplicabile in quanto ideato e realizzato sia con riferimento alle caratteristiche del processo produttivo in atto, sia con riferimento agli aspetti giuridico-formali che disciplinano le relazioni tra le parti che finanziano e che ricevono l’intervento.

“L’efficienza energetica - commenta Mattia Petrillo dello studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, membro della community efficiencycloud - è per sua natura a ‘geometria variabile’: lo è da un punto di vista ‘tecnico’, potendo riguardare, per esempio, le utenze elettriche, gli impianti afferenti al processo produttivo, l’installazione di sistemi di recupero termico, gli impianti di climatizzazione e riscaldamento di un edificio, l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. E lo è dal punto di vista ‘finanziario’: ogni intervento di efficienza energetica necessita di un esborso iniziale per la propria realizzazione. Il ritorno sull’investimento iniziale è costituito dai flussi di cassa derivanti dai risparmi conseguiti per l’acquisto delle fonti di approvvigionamento energetico e dagli incentivi previsti dalla normativa applicabile, ad esempio i titoli di efficienza energetica”.

Energy performance contract - Le necessità finanziarie degli operatori, in genere nella veste di società di servizi energetici come le ESCO, fino ad oggi sono state prevalentemente affrontate mediante ricorso ad autofinanziamento. La prassi contrattuale ha quindi visto la diffusione e il consolidamento del modello del cosiddetto “Energy Performance Contract” o “EPC”, accordo tra la ESCO ideatrice del progetto di efficientamento e la realtà industriale o pubblica beneficiaria del risparmio energetico.
In concreto, la ESCO fornisce il know-how, anticipa, il più delle volte in autofinanziamento, il capitale necessario per l’intervento e beneficia di una quota parte del controvalore del risparmio energetico procurato al cliente ed eventualmente dal valore dei Titoli di Efficienza Energetica generati; il beneficiario, invece, assicura la continuità dell’attività produttiva cui è funzionale il risparmio energetico a fronte della diminuzione dei costi di acquisto dell’energia, di cui si avvantaggia sin dalla realizzazione del progetto di efficienza.

“Evidentemente, il limite intrinseco di tale tipologia contrattuale risiede nella ridotta capacità finanziaria delle ESCO e delle aziende ad oggi coinvolte, che non hanno la liquidità per attuare i progetti di maggiori dimensioni. Inoltre, essendo le ESCO uniche responsabili nei confronti delle autorità competenti e titolari dei certificati bianchi, le stesse sono potenzialmente esposte al rischio di fluttuazione del valore di mercato dei medesimi titoli” – continua l’avvocato Petrillo. “Proprio il project financing ben può prestarsi ed innestarsi nel contesto contrattuale e normativo sopra delineato, laddove il principio finanziario fondamentale (sulla falsa riga della struttura tipica dell’EPC) è proprio un’anticipazione finanziaria, a ridotto o nullo apporto di equity, la cui restituzione è garantita dal flusso di cassa del progetto finanziato.”
 

 

 

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