torna alla home
Visitaci anche su:

Notiziario ambiente energia on-line dal 1999

Legge di bilancio 2019, ecco le norme per l’efficienza energetica della P.A.

where Roma when Ven, 11/01/2019 who roberto

Previsti interventi di riqualificazione energetica nel patrimonio immobiliare pubblico, incluse l’edilizia sanitaria e sportiva

La legge di bilancio 2019 è entrataleggebilancio19.jpg in vigore dall’1 gennaio 2019. Come sempre, sono numerose le disposizioni relative all’edilizia, in particolare per interventi di efficienza energetica, specie per la pubblica amministrazione. Il comma 232 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 autorizza la spesa di 145 milioni di euro (25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022) per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 102/2014.
 
Edilizia sanitaria
- I commi 555-556 prevedono invece un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, tra cui anche la riqualificazione energetica del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (comma 122 e segg). L’incremento di risorse è pari nel complesso a 4 miliardi di euro.
 
Fondo Kyoto
- Con i commi da 743 a 745 si dettano infine le norme in materia di interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra finanziati con l'utilizzo delle risorse del cosiddetto Fondo Kyoto. Nell'ambito delle misure rivolte all’efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici, i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti per tali edifici vengono estesi anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all'incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell'energia; si allarga inoltre la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel previsto Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

immagini
legge-di-bilancio
leggi anche: