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Benzina, via libera dal Governo al taglio delle accise fino all'8 luglio. I commenti

where Roma when Lun, 09/05/2022 who roberto

Riguarderà anche il metano, sul quale verrà annullata l’accisa e ridotta l’IVA

Il taglio delle accise sarà prorogatoassoutenti.jpg fino all’8 luglio. C’è il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che proroga all’8 luglio il taglio delle accise sui carburanti. L’azione viene estesa anche al metano, sul quale l’accisa va a zero e l’Iva viene ridotta al 5%.
 
I commenti di Federconsumatori, Assoutenti e UNC
"La decisione del governo di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 luglio è senza dubbio positiva, così come lo è l'estensione dell’intervento anche al metano. Ma, da sole, queste misure sono ancora insufficienti. Lo dimostrano i fenomeni speculativi che denunciamo da tempo, che determinano notevoli aggravi per i cittadini". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia il presidente della Federconsumatori, Michele Carrus. "Per questo - sottolinea - chiediamo che sia intensificata l’attività di monitoraggio sui prezzi praticati, affinché i distributori si attengano alle disposizioni del governo, senza penalizzare ancora di più i cittadini che già devono fare i conti con aumenti incredibili del costo della vita, specialmente dei beni energetici e di quelli alimentari".
“Il taglio delle accise fino a luglio vale complessivamente, in termini di minore spesa sui rifornimenti a partire da marzo, un risparmio di oltre 2,7 miliardi di euro alle famiglie italiane – spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – . Nonostante l’intervento del Governo, tuttavia, i prezzi di benzina e gasolio alla pompa continuano a salire in modo del tutto ingiustificato, così come i listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti”. “Ridurre le accise senza bloccare le speculazioni che determinano i rincari non è abbastanza: per tale motivo chiediamo al Governo di intervenire sul fronte dei listini, ricorrendo a prezzi amministrati sia per i carburanti, sia per i generi alimentari e l’energia, in modo da salvaguardare famiglie e imprese e sostenere la ripresa della nostra economia” conclude Truzzi. "Non basta! Taglio insufficiente e prolungamento ridicolo!" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Oggi un litro costa, nonostante il taglio del Governo, quasi 4,5 cent in più rispetto all'ultima rilevazione che ha preceduto l'invasione, con un rialzo del 2,6%, pari a 2 euro e 25 cent a rifornimento" prosegue Dona."Ecco perché avevamo chiesto di ridurre le accise di almeno altri 10 cent, superando i vincoli europei che scatterebbero per il gasolio e di non indicare più una scadenza per la fine del provvedimento, per dare stabilità all'abbassamento.
 
A seguire il testo del provvedimento
 
Art 1
Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all 8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui al Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilográmmi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall 'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 6 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e. per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburate giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. 4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto 6 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005. n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle ateise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere la proroga del periodo di applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione 9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa
stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a XXX milioni di euro per l'anno 2022, si provvede…
Art 2 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
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