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Trivelle. Per la Corte di Giustizia UE si possono dare più permessi ad un unico operatore, ma va valutato l’impatto ambientale

where Lussemburgo when Lun, 17/01/2022 who roberto

La sentenza è stata emessa dopo che il Consiglio di Stato italiano ha richiesto un pronunciamento nel contenzioso tra Regione Puglia e Global Petroleum, per stabilire se la direttiva 94/22/CE  imponga ad uno Stato membro di fissare un limite massimo assoluto all’estensione delle aree

Uno Stato membro può, nei limiti trivelle.jpggeografici che ha fissato, rilasciare a uno stesso operatore più permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi quali il petrolio e il gas naturale, per aree contigue, a condizione di garantire a tutti gli operatori un accesso non discriminatorio a tali attività e di valutare l’effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull’ambiente. È quanto ha sancito la sentenza della Corte di Giustizia UE dopo che il Consiglio di Stato italiano ha richiesto un pronunciamento europeo nel contenzioso tra la Regione Puglia e l’azienda australiana Global Petroleum, per stabilire se la direttiva 94/22/CE, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, obblighi uno Stato membro a fissare un limite massimo assoluto all’estensione delle aree nelle quali un solo ed unico operatore è legittimato a svolgere tali attività.

 
I fatti
Nel 2013 la Global Petroleum, una società australiana attiva nel settore degli idrocarburi offshore, ha presentato quattro distinte istanze alle autorità italiane per ottenere altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi in aree contigue localizzate nel mare Adriatico, al largo della costa pugliese (Italia). Ciascuna di tali istanze verte su un’area di superficie di poco inferiore ai 750 km2. Infatti, la normativa italiana stabilisce che l’area coperta da un permesso di ricerca non superi i 750 km22. Nel 2016 e nel 2017 le autorità italiane hanno constatato la compatibilità ambientale dei quattro progetti di ricerca presentati dalla Global Petroleum. In sostanza, la Regione Puglia ha agito dinanzi ai giudici italiani al fine di impedire alla Global Petroleum di sfruttare un’area complessiva di fondali marini di circa 3.000 km2. A suo avviso, per evitare che la normativa sia “aggirata”, il limite di 750 km2 dovrebbe essere applicato non soltanto al singolo permesso, ma anche al singolo operatore.
 
Procedure e modalità delle concessioni
Nella sentenza, la Corte osserva che la direttiva 94/22 stabilisce che l’estensione delle aree oggetto di un’autorizzazione e la durata di quest’ultima siano limitate in modo da evitare di riservare a un unico ente un diritto esclusivo ingiustificato. Per contro, secondo la Corte, la medesima direttiva non prevede alcun limite al numero di autorizzazioni e/o di enti ai quali possano rilasciarsi le autorizzazioni. Essa precisa peraltro che la delimitazione da parte della normativa nazionale delle aree geografiche, nonché le regole afferenti alle procedure e alle modalità di concessione delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi perseguono più obiettivi, primo fra tutti quello di garantire la trasparenza nonché l’accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Secondo, l’obiettivo di assicurare l’esercizio di tali attività in condizioni che favoriscano la maggior concorrenza nel settore. Il terzo obiettivo, infine, consiste nel promuovere modalità ottimali di esercizio della prospezione, ricerca e coltivazione delle risorse degli Stati membri e rafforzare l’integrazione nel mercato interno dell’energia. La Corte rileva, inoltre, che la limitazione dell’estensione della zona oggetto di un’autorizzazione alla ricerca di idrocarburi deve poter garantire un esercizio ottimale delle attività a livello sia tecnico che economico. Se uno stesso operatore può richiedere più autorizzazioni, occorre allora assicurarsi che la superficie oggetto di tali autorizzazioni, considerate nel loro insieme, consenta parimenti di garantire l’esercizio ottimale delle attività a livello tecnico ed economico, senza mettere a repentaglio la realizzazione degli altri obiettivi perseguiti.
 
La questione airgun
La Corte esamina altresì i requisiti di protezione dell’ambiente risultanti dalla direttiva 2011/92/UE, per fornire una risposta completa al giudice italiano. Infatti, da un lato, il procedimento amministrativo italiano intende anche salvaguardare gli interessi relativi alla protezione dell’ambiente e, dall’altro, il giudice del rinvio ha precisato che la tecnica impiegata dalla Global Petroleum per ricercare idrocarburi, consistente nell’utilizzare un generatore di aria compressa ad alta pressione («air gun») per generare onde sismiche che colpiscono il fondale marino, potrebbe danneggiare la fauna marina. La Corte esamina, pertanto, se la facoltà di rilasciare a uno stesso operatore più permessi in aree contigue sia conforme ai requisiti ambientali. Conformemente alla sua giurisprudenza, essa ricorda che prendere in considerazione gli effetti cumulativi di progetti come quelli di cui trattasi nella fattispecie può rivelarsi necessario per evitare che la normativa dell’Unione sia aggirata tramite il frazionamento di progetti che, messi insieme, possono avere un impatto notevole sull’ambiente. Spetta alle autorità nazionali competenti tener conto di tutte le conseguenze ambientali che derivano dalle limitazioni nel tempo e nello spazio delle aree oggetto dei permessi di ricerca degli idrocarburi. Di conseguenza, se la normativa di uno Stato membro ammette che uno stesso operatore richieda più permessi di ricerca di idrocarburi, dovrà essere valutato anche l’effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull’ambiente.
 
Via libera, ma tenere conto dell’impatto
Secondo la Corte, in definitiva, una normativa nazionale che prevede un limite massimo all’estensione dell’area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, è conforme al diritto dell’Unione, a due condizioni:  in primo luogo, che tale concessione garantisca l’esercizio ottimale dell’attività di ricerca di cui trattasi a livello sia tecnico che economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22; in secondo luogo, nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale, occorre tenere conto dell’effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull’ambiente presentati da tale operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi.

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