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Conai risponde a interrogazione: il film adesivo in polietilene è un imballaggio

where Roma when Mar, 22/01/2019 who redazione

CONAI e POLIECO costituiscono due diversi sistemi di gestione di rifiuti, tra loro complementari e concorrenti, e privi di interferenze reciproche

pellicola-polietilene.jpgLa disciplina italiana di recepimento delle direttive europee sui rifiuti e sui rifiuti di imballaggio contenuta nel d. lgs n. 152/2006 delinea un sistema specifico per la gestione degli imballaggi incentrato sul CONAI che si affianca a sistemi di gestione che operano con riferimento ad altre categorie di beni e rifiuti. Rientra fra questi il sistema gestito da POLIECO per i beni in polietilene. Nessuna sovrapposizione di competenze tra i due sistemi è però configurabile, tenuto conto del rispettivo ambito di intervento. Così risponde CONAI, in una nota, a un’interrogazione parlamentare presentata a dicembre a firma dei senatori Elio Lannutti e Primo Di Nicola (M5S), sull’obbligo di iscrizione dei produttori del film adesivo in polietilene al CONAI.

Infatti - spiega il consorzio nazionale imballaggi -  sia per il d. lgs n. 22/1997 prima, sia per il d. lgs n. 152/2006 dopo, CONAI e POLIECO costituiscono due diversi sistemi di gestione di rifiuti, tra loro complementari e concorrenti, e privi di interferenze reciproche dato che il legislatore diversifica il loro rispettivo ambito di intervento attribuendo al sistema CONAI la gestione degli imballaggi (anche in materiale plastico, e in polietilene in particolare) e al POLIECO la gestione dei beni in polietilene (ma non dei beni costituiti con altro tipo di materiale plastico) che non si configurino come imballaggi.

In passato, sono insorti alcuni contrasti interpretativi tra CONAI e POLIECO in merito alla configurazione come imballaggi di alcune tipologie di beni in polietilene. Tali contrasti - precisa ancora CONAI - sono stati risolti dalla giurisprudenza del Tribunale di Roma e da quella della Corte di appello di Roma, che hanno riconosciuto la natura di imballaggi di numerose tipologie di beni che il POLIECO considerava afferenti al suo sistema di gestione (v. le sentenze del Tribunale di Roma n. 10050/2006, n. 24563/2007, n. 10555/2008, n. 2005/2012, n. 2011/2012, n. 2015/2012, n. 2019/2012, n. 23265/2013, n. 6732/2014, n. 11074/2014, n. 19152/2016; e le sentenze della Corte d’appello di Roma n. 1265/2015, n. 3511/2017).

In questo contesto, particolare rilievo assume la sentenza del Tribunale di Roma n. 16818/2007, che ha accertato la natura di imballaggi di una vasta categoria di prodotti ed è stata successivamente confermata non solo dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 3048 del 12 maggio 2014, ma anche della Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 19312 dell’8 giugno 2018, si è pronunciata per la prima volta sulla definizione legale di imballaggio.

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