Imballaggi: responsabilità civile limitata per produttori e venditori
Nel nuovo art. 11-bis, tra i “servizi ancillari” ci sono anche le prestazioni di imballaggio, dove l’imballatore viene considerato alla stregua di un soggetto che ha collaborato all’esecuzione del trasporto, in caso di danni alla merce.
Buone notizie per le imprese
del settore imballaggi. Il DL Infrastrutture e Trasporti (convertito nella Legge 18 luglio 2025 n. 105) ha introdotto una limitazione della responsabilità civile, finora prevista solo per i vettori, che si estende anche a chi produce o vende imballaggi utilizzati nel trasporto. In sostanza – apprendiamo da Confartigianato - il nuovo art. 11-bis del D.Lgs. 286/2005 riconosce i servizi di imballaggio come “servizi ancillari al trasporto”. Questo significa che, in caso di danni alla merce legati all’imballaggio, l’imballatore potrà beneficiare delle stesse limitazioni di responsabilità già previste per i trasportatori (art. 1696 c.c.), salvo i casi di colpa grave.
Quali sono i servizi ancillari
Il nuovo art. 11-bis, con riferimento ai “servizi ancillari” tra cui sono annoverati, per interpretazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, anche le prestazioni di imballaggio, consente di qualificare l’imballatore alla stregua di un soggetto che ha collaborato all’esecuzione del trasporto e, pertanto, di estendere, tramite un’interpretazione normativa analogica, la limitazione della responsabilità, nell’ambito del servizio di trasporto, anche alla figura dell’imballatore.
Tale innovazione normativa consentirà alle imprese che si occupano di imballaggio una maggior tutela, facilitazione del commercio internazionale, accessibilità alle coperture assicurative, equità economica, incentivazione alla conformità e all’innovazione, riduzione dei contenziosi legali, semplificazione della gestione normativa.
La nuova formulazione consente di estendere la limitazione della responsabilità invocabile dal vettore ex art. 1696 c.c. anche all’imballatore, in caso di danneggiamento (perdita o avaria) della merce oggetto del trasporto.
L’ Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha indicato che rientrano nei “servizi ancillari al trasporto e alla logistica” quelle attività che rivestono un ruolo prodromico o accessorio o ausiliario o strumentale al trasporto e/o alla logistica, tra cui si annoverano le prestazioni di imballaggio, pallettizzazione, facchinaggio etc. Se, pertanto, l’attività produttiva fornita dalla società che si occupa di imballaggi è, in ultima istanza, ricollegabile direttamente al trasporto, nell’ottica del legislatore è sembrato logicamente giustificabile che suddetta prestazione potesse essere inquadrata, per analogia, nell’ambito di applicazione delle norme che regolano l’attività del vettore.





