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Nel Milleproroghe la sospensione parziale dell’obbligo di etichettatura ambientale

where Roma when Mar, 12/01/2021 who roberto

Sospensione fino al 31 dicembre 2021. Rimane invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale

Il Decreto “Milleproroghe 2021” apportaconaietichette.jpg importanti novità sul tema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, prevedendo la sospensione – fino al 31 dicembre 2021 – dell’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale, le indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita. Il provvedimento lascia invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE. Lo si apprende da una nota del CONAI.
 
Il decreto Milleproroghe 2021 e la sospensione parziale dell’obbligo
Lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”. Il comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, che recita “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.
Il decreto, in vigore da fine anno, non ha però previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Quindi tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021: le imprese del settore avranno dunque un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.
 
Dubbi interpretativi sugli obblighi

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi contenuto nel decreto pubblicato il 26 settembre 2020 ha lasciato però spazio a molti dubbi interpretativi (in particolare l’art. 3 comma 3, lettera c), motivo per il quale CONAI, in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio, ha promosso un tavolo di lavoro coinvolgendo UNI, Confindustria e Federdistribuzione, al fine di arrivare ad una lettura condivisa e di filiera dei nuovi obblighi, elaborata all’interno delle Linee Guida per l’Etichettatura ambientale, pubblicate lo scorso 16 dicembre, a seguito di una consultazione pubblica molto partecipata dall’intero settore industriale.
Dall’esame del testo di legge emerge che i contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio. Infatti, se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti per obbligo riguardano la codifica alfanumerica identificativa del materiale, come da Decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”); se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta. A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi nel settembre 2020, Confindustria e molte altre Associazioni hanno proposto con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma. Questa esigenza era stata segnalata anche nelle Linee Guida per l’etichettatura ambientale di CONAI.

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