Il 26 gennaio sarà la giornata delle rinnovabili. I punti irrisolti per Seapower
Per la prima volta la produzione di energia da fonti pulite nel mondo ha superato il carbone. In Italia un grande passo in avanti è stato fatto grazie all’introduzione del regime autorizzativo per le FER. Per Francesco Lionello di Seapower è necessario colmare la distanza tra evoluzione tecnologica e prassi amministrativa. Il nodo dell’agrivoltaico.
Il 26 gennaio si celebra
la giornata internazionale dell’energia pulita ed è stata istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare governi, imprese e cittadini sull’urgenza di una transizione energetica giusta, inclusiva e sostenibile, garantendo accesso universale all’energia e al tempo stesso proteggendo il pianeta.
Un momento storico
Il 2026 vive un momento storico decisivo: per la prima volta, nel 2025, la produzione di energia da fonti pulite nel mondo ha superato il carbone (5.072 TWh contro 4.896 TWh prodotti dal carbone). Questo risultato rappresenta una vera svolta, frutto di progressi tecnologici continui e di un’accelerazione senza precedenti di solare ed eolico, e dimostrazione che la transizione energetica non è più un obiettivo futuro, ma una realtà concreta che contribuisce già oggi a contenere le emissioni globali.
La semplificazione
In Italia, un grande passo avanti per favorire la transizione energetica è stato fatto grazie all’introduzione del regime autorizzativo per le FER, che prevede semplificazioni e tre regimi principali (attività Libera, Pas, autorizzazione unica), accelerando i tempi (Via ridotta), chiarificando le aree idonee (edifici e aree industriali diventano idonei), estendendo il modello unico (soglia 200 kW) e prorogando semplificazioni per le strutture turistiche fino al 2026.
Restano, tuttavia, ancora delle forti criticità che, se risolte tempestivamente, potrebbero fungere da volano per lo sviluppo delle energie rinnovabili anche nel nostro Paese.
Il commento
Ai fini dell’applicazione della Pas, assume un ruolo centrale la corretta individuazione e valutazione dell’idoneità delle aree. Anche in questo caso, il legislatore ha demandato alle Regioni la possibilità di individuare ulteriori aree idonee in via discrezionale, con il risultato di delineare un quadro non uniforme a livello nazionale. “Nella nostra esperienza professionale, abbiamo riscontrato numerosi casi in cui le amministrazioni locali continuano a fare riferimento a regolamenti urbanistici che individuano aree specifiche destinate allo sviluppo del fotovoltaico a terra”, afferma Francesco Lioniello (nella foto), vicepresidente di Seapower, centro di ricerca dell’Università Federico II di Napoli. “Il problema è che tali previsioni risultano spesso molto limitate e, soprattutto, basate su una concezione ormai superata di impianto fotovoltaico: quella dei moduli installati a pochi centimetri dal suolo, che comportavano una reale sottrazione di suolo agricolo e, in alcuni casi, effetti assimilabili alla desertificazione dei terreni. Oggi, tuttavia, la tecnologia ha profondamente modificato questo scenario. I moderni impianti agrivoltaici sono progettati per consentire la prosecuzione dell’attività agricola sotto e tra le strutture fotovoltaiche, con benefici sia ambientali, sia produttivi. Nonostante ciò, in molti procedimenti autorizzativi si riscontra ancora una difficoltà nel riconoscere questa evoluzione tecnologica e nel distinguerla correttamente dal fotovoltaico tradizionale”.
Definire l’agrivoltaico
Per questo motivo, è spesso necessario presentare articolate controdeduzioni, talvolta con il sostegno di consulenza legale, per chiarire che i progetti agrivoltaici proposti non possono essere valutati secondo i criteri applicabili al fotovoltaico a terra di vecchia generazione.
In aiuto a tale impostazione esiste ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la specificità dell’agrivoltaico e ne conferma la diversa collocazione nel quadro normativo e autorizzativo. Questa distanza tra evoluzione tecnologica e prassi amministrativa rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo ordinato delle energie rinnovabili nel territorio. Ulteriore problema evidenziato è l’incertezza interpretativa, soprattutto sul concetto di agrivoltaico.
Un’analoga criticità riguarda l’obbligo, in capo ai tecnici asseveranti, di garantire il mantenimento dell’80% della produzione agricola vendibile nei cinque anni successivi all’entrata in esercizio dell’impianto, previsione che rischia di essere una condizione impronosticabile ex ante, un’opinione condivisa da diversi studi legali che operano nel campo e sposata da Seapower.
Questa previsione appare strutturalmente irrazionale, in quanto dipendente da fattori esterni e imprevedibili (climatici, fitosanitari, di mercato), non verificabile in modo oggettivo dalle amministrazioni comunali ed è idonea a esporre sia le pubbliche amministrazioni, sia gli operatori, a un rischio sanzionatorio sproporzionato e ingiustificato.
Sarebbe, invece, più coerente e concretamente verificabile richiedere la presentazione di una documentazione agronomica strutturata, idonea a dimostrare il mantenimento della vocazione agricola del sito e delle superfici coltivate, consentendo così ai Comuni di esercitare controlli sulla continuità dell’attività agricola e non sull’andamento produttivo, che esula dalle loro competenze.



