Il decreto Red III è in Gazzetta Ufficiale. In vigore dal 4 febbraio. Il testo
Pubblicato il decreto legislativo 9 gennaio 2026 che interviene su produzione elettrica, trasporti, efficienza degli edifici e biomasse. Target specifici e vincolanti per diversi settori. Per il riscaldamento e il raffrescamento, l’incremento annuale delle rinnovabili dovrà essere di almeno 0,8 punti percentuali fino al 2025, per poi salire a 1,1 punti percentuali nel quinquennio successivo.
Entrerà in vigore il 4 febbraio
prossimo il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, il cosiddetto decreto legislativo Red III. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio. È stata inoltre pubblicata la conversione in legge del decreto legge 21 novembre scorso n.175 “recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Che cosa contiene
Il provvedimento che fissa al 39,4% l’obiettivo nazionale di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi da raggiungere entro il 2030, interviene toccando diversi ambiti: dalla produzione elettrica ai trasporti, passando per l’efficienza degli edifici e la gestione delle biomasse.
Il testo – leggiamo su EnergiaOltre - impone target specifici e vincolanti per diversi settori. Per quanto concerne il riscaldamento e il raffrescamento, l’incremento annuale delle rinnovabili dovrà essere di almeno 0,8 punti percentuali fino al 2025, per poi salire a 1,1 punti percentuali nel quinquennio successivo.
Gli edifici
Particolarmente rilevante è l’obiettivo indicativo per gli edifici: entro il 2030, almeno il 40,1 per cento dell’energia utilizzata negli immobili o nelle loro vicinanze dovrà provenire da fonti pulite. Sul fronte trasporti, invece, i fornitori di combustibili dovranno garantire che entro il 2030 la quota di rinnovabili nel settore raggiunga almeno il 29 per cento.
Il caso idrogeno
L’idrogeno avrà un ruolo di primo piano nell’impiego dell’industria: dovrà essere almeno al 42 per cento dell’idrogeno totale utilizzato a scopi energetici e non energetici entro la fine del decennio, salendo al 60 per cento entro il 2035. Uno dei passaggi più delicati del decreto riguarda la regolamentazione delle biomasse anche in termini di biodiversità. L’utilizzo energetico del legno è consentito solo quando non esistono alternative di riutilizzo, riciclaggio o impiego per prodotti a base di legno. Non saranno più ammessi incentivi diretti per la produzione di energia da tronchi da sega, legname da impiallacciatura o ceppi e radici.



