Fatevi sotto! Arrivano 38 milioni per rinnovabili e accumulo di enti pubblici
Tra i beneficiari istituti di assistenza, consorzi di bonifica, enti religiosi, realtà del terzo settore ed enti di ricerca. Le agevolazioni copriranno fino all’80% dei costi, con un limite di 36 mesi per la conclusione dei progetti.
Il ministero dell’Ambiente ha
destinato 38 milioni di euro alle Regioni per sostenere progetti “esemplari” legati alle fonti rinnovabili e all’autoconsumo. Lo prevede il decreto direttoriale n. 16 del 9 giugno 2025 che dà attuazione al decreto ministeriale 421/2024.
Destinatari e fondi
I fondi, provenienti dai proventi delle aste delle quote di CO₂, saranno riservati esclusivamente a enti pubblici, tra cui amministrazioni locali, istituti di assistenza, consorzi di bonifica, enti religiosi, realtà del terzo settore ed enti di ricerca. Gli interventi finanziabili comprendono impianti fotovoltaici o eolici destinati all’autoconsumo singolo o collettivo, comprese le comunità energetiche, installati su aree e immobili pubblici. Saranno ammissibili anche progetti con sistemi di accumulo, interventi di elettrificazione dei consumi termici e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Le agevolazioni copriranno fino all’80% dei costi, compresi lavori edilizi e spese di progettazione, con un limite di 36 mesi per la conclusione dei progetti. “Con questo provvedimento sosteniamo le Regioni nella realizzazione di progetti pilota che abbiano un effetto moltiplicatore e possano rappresentare modelli di riferimento per la diffusione delle rinnovabili e dell’autoconsumo”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto. “È un passo concreto per accompagnare cittadini, imprese e comunità locali verso un sistema energetico più sostenibile e partecipato, valorizzando non solo la produzione di energia pulita, ma anche la consapevolezza collettiva del ruolo che ciascuno può avere nella transizione energetica”.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche
IL DIRETTORE GENERALE
DECRETA
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di progetti esemplari, ovvero progetti realizzati da Enti pubblici, finalizzati all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, anche abbinati a sistemi di accumulo che rappresentino delle buone pratiche, con particolare riferimento a tutte le forme di autoconsumo dell’energia.
2. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 4, comma 5, del decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 dicembre 2024, n. 421, definisce:
a) la tipologia di soggetti beneficiari;
b) le tipologie di progetti ammissibili;
c) le modalità di attuazione generale della misura;
d) le condizioni di cumulabilità e di revoca delle agevolazioni.
3. Ai sensi dell’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto approva altresì lo schema di accordo tipo di cui all’articolo 4, comma 4 del DM 4 dicembre 2024 riportato all’Allegato 1.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché del decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 dicembre 2024, n. 421.
Art. 3
(Dotazione finanziaria)
1. Alla realizzazione dei progetti esemplari di cui all’articolo 1, da realizzarsi nelle Regioni di cui al comma 2, sono destinati 38.032.031,00 (trentotto milioni trentaduemila e trentuno/00) euro, ripartite tra le Regioni medesime, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 al DM 4 dicembre 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 non utilmente impiegate dalle Regioni per la realizzazione dei progetti esemplari rientrano nella disponibilità del ministero.
3. Alla copertura delle risorse di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 1 del DM 4 dicembre 2024.
Art. 4
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 6 gli enti pubblici, ovvero istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che intendono realizzare i progetti esemplari di cui all’articolo 5.
Art. 5
(Progetti esemplari ammissibili)
1. Sono ammissibili i progetti esemplari che rispettano le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in modalità autoconsumo singolo o collettivo, ivi incluse le comunità energetiche, su aree e superfici di proprietà dei soggetti di cui all’articolo 4, o nella loro disponibilità, eventualmente abbinati a:
i. sistemi di accumulo dell’energia elettrica prodotta;
ii. interventi di elettrificazione dei consumi di energia termica non rinnovabile dell’edificio o relativa pertinenza dove è realizzato l’impianto;
iii. colonnine di ricarica elettrica per uso prevalente di veicoli di proprietà dei soggetti di cui all’articolo 4 o per veicoli associati a servizi pubblici.
b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
c) essere ultimati ed entrare in esercizio entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
d) prevedere un’adeguata attività di promozione e informazione dei progetti stessi nei confronti della collettività al fine di promuovere l’accettazione pubblica e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, anche a livello decentralizzato, con particolare riguardo a:
i. iniziative che promuovono le configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo come, ad esempio, le comunità di energia rinnovabile;
ii. la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.
Art. 6
(Intensità dell’agevolazione e costi ammissibili)
1. I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti esemplari cui all’articolo 5 e, in particolare:
a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 10% del totale dei costi ammissibili del progetto;
b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
c) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili del progetto.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto ii) e iii), i costi ammissibili non possono essere superiore al 20% dei costi ammissibili dell’intero progetto esemplare.
3. Per i progetti esemplari di cui all’articolo 5 è riconosciuta un’agevolazione in conto capitale massima dell’80%, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8.
Art. 7
(Modalità di attuazione dei progetti esemplari)
1. Con Avviso pubblico le Regioni definiscono le modalità attuative per la realizzazione e l’agevolazione dei progetti esemplari, nel rispetto delle previsioni di cui presente decreto, dell’accordo di cui all’articolo 10 e del DM 4 dicembre 2024.
2. L’assegnazione delle agevolazioni spettanti da parte delle Regioni ai soggetti beneficiari avviene entro e non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 10.
Art. 8
(Cumulabilità)
1. Le agevolazioni concesse dalle Regioni possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni.
2. Le agevolazioni concesse dalle Regioni sono, in alternativa alle previsioni di cui al comma 1, cumulabili con altre misure di sostegno alla produzione e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 nel rispetto delle condizioni di cumulabilità disciplinate nell’ambito dei provvedimenti attuativi dei predetti meccanismi di supporto.
Art. 9
(Revoche e rinunce)
1. Le agevolazioni concesse dalle Regioni possono essere revocate, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:
a) verifica, nelle fasi successive all’ammissione alle agevolazioni, dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l’irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l’ammissione a finanziamento;
c) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale nei termini di cui all’articolo 5, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
f) variazioni sostanziali dei progetti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
g) nel caso in cui le amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dei progetti e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
h) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all’atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;
i) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.
2. Ciascun soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni dandone comunicazione alla Regione. La rinuncia determina la decadenza dall’assegnazione dell’agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
3. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, il soggetto beneficiario non ha diritto alle eventuali quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.
4. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la Regione valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni.
Art. 10
(Disciplina dei rapporti tra il MASE e le Regioni)
1. Con specifico accordo tra il MASE e le singole Regioni, sottoscritto sulla base dello schema di accordo di cui all’Allegato 1, ai sensi dell’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni sono regolati:
a) gli impegni delle parti;
b) le modalità di monitoraggio e attuazione delli progetti esemplari;
c) le modalità trasferimento e rendicontazione delle risorse dal MASE alle Regioni.
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto, di cui gli Allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Noce


