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Fer x transitorio. In vigore il decreto per l’asta solare anti-Cina. Il testo

where Roma when Mer, 03/09/2025 who roberto

Ai fini dell’accesso all’asta al ribasso per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW non ci devono essere tecnologie solari fatte o assemblate in Cina.

È entrato in vigore il decreto solar-cina-flickr.jpgcon cui il Ministero dell’ambiente punta a introdurre un'asta per il 2025 dedicata agli impianti fotovoltaici privi di componenti prodotti in Cina. Il nuovo decreto, con cui viene modificato il "decreto Fer X transitorio" prevede degli specifici criteri di preselezione per una prossima asta da tenere nel corso del 2025, per una quota di potenza calcolata in misura non superiore al 20% del contingente massimo approvvigionabile per gli impianti solari fotovoltaici.
 
Nello specifico, è previsto che – ai fini dell’accesso per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW – debba essere assicurato il rispetto alcuni criteri di preselezione relativi all'origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto: tra questi che il modulo fotovoltaico, le celle e gli inverter non siano assemblati o prodotti in Cina. A seguire il testo del decreto.
 
Decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 agosto 2025 recante "Modifiche al decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, c.d. FERX Transitorio"
 
DECRETA
Art. 1
(Contributo alla resilienza delle procedure competitive )
1. Al decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante
“Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini
alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199
con validità massima al 31 dicembre 2025”, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente articolo:
“Art. 5-bis
(Contributo alla resilienza delle procedure competitive ai sensi regolamento (UE)2024/1735)
1. Al fine di introdurre criteri volti a valutare il contributo delle procedure competitive alla resilienza,
fermo restando il contingente di potenza complessivamente reso disponibile per la tecnologia
fotovoltaica di cui all’articolo 5, comma 6, il Ministero considera una quota di potenza, calcolata in
misura non superiore al 20% del contingente massimo approvvigionabile per gli impianti solari
fotovoltaici, individuato ai sensi dell’articolo 6, allo scopo di bandire una procedura dedicata ai
predetti impianti che rispettano i criteri di preselezione di cui al comma 2.
2. Ai fini dell’accesso alla procedura competitiva di cui al comma 1, per gli impianti solari fotovoltaici
di potenza superiore a 1 MW, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, è assicurato
altresì il rispetto dei seguenti criteri di preselezione relativi all’origine dei prodotti finali e dei
componenti principali di impianto:
a) il modulo fotovoltaico non è assemblato in Cina;
b) le celle fotovoltaiche non sono originarie della Cina;
c) gli inverter non sono originari della Cina;
d) almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare di cui
all’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 del 23 maggio 2025 non è originario della
Cina.
3. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive di cui al presente articolo, inviate secondo
le modalità di cui all’articolo 7, sono corredate da uno specifico impegno al rispetto dei criteri di cui
al comma 2.
4. Le procedure competitive di cui al comma 1 si svolgono secondo quanto disciplinato all’articolo
5, commi 1, 2, 4, 5 e 7.
5. Nell’ambito della procedura competitiva di cui al presente articolo è previsto un periodo di trenta
giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono
pubblicate entro i successivi quarantacinque giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
6. Le date di svolgimento della procedura di cui al comma 1 e le modalità di verifica del rispetto dei
criteri di cui al comma 2 sono definite nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 12.”
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le istanze di partecipazione presentate per la procedura competitiva in corso, ai sensi dell’articolo
5 del DM 30 dicembre 2024, possono essere annullate entro e non oltre il periodo di apertura della
medesima procedura e senza l’applicazione di penalità con riferimento alla manifestazione di
interesse già presentata, purché siano successivamente ripresentate per partecipare alla procedura di
cui all’articolo 5-bis del DM 30 dicembre 2024, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto.
2. Entro i cinque giorni successivi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta GSE, sono aggiornate le regole
operative di cui all’articolo 12 del DM 30 dicembre 2024. Con il medesimo decreto è approvata altresì
la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo da rendere
disponibile nell’ambito della procedura competitiva di cui all’articolo 5-bis del DM 30 dicembre
2024.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, www.mase.gov.it, e della sua adozione è data
notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
On. Gilberto PICHETTO FRATIN

 
Leggi il testo integrale del decreto https://www.mase.gov.it/portale/docu...

immagini
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