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Fisco. Ecco come sanare il cumulo tra Tremonti Ambiente e conto energia

where Roma when Mer, 04/02/2026 who roberto

Pubblicate dal Gse le modalità operative. Gli operatori potranno continuare a fruire delle tariffe incentivanti presentando, entro il 9 marzo, una specifica istanza al Gse.

Il Gse ha pubblicato le modalitàgiulio-tremonti.jpg operative per sanare il cumulo tra Tremonti Ambiente e conto energia. Il legislatore è intervenuto nella delicata questione del cumulo tra l’agevolazione fiscale prevista dalla cosiddetta Tremonti Ambiente (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 s.m.i) e le tariffe incentivanti riconosciute dal conto energia (III, IV e V). L’art. 43 della legge n. 182/2025 prevede di estinguere i giudizi pendenti accettando una compensazione degli importi già percepiti e un taglio del 5% degli incentivi erogati dal Gse.

 
Come fare
Successivamente il Gse ha pubblicato le relative modalità operative per disciplinare e regolarizzare le situazioni di incompatibilità derivanti dalla sovrapposizione dei due meccanismi di incentivazione. Per sanare la situazione di complessità e incertezza che si è venuta a creare, il legislatore e il Gse (nota del 16 gennaio 2026) hanno stabilito regole chiare rivolte a tutti i soggetti responsabili che abbiano beneficiato della Tremonti Ambiente e contestualmente percepito il corrispettivo incentivante dei conti energia (III, IV e V).
Questi operatori potranno continuare a fruire delle tariffe incentivanti presentando, entro il 9 marzo, una specifica istanza al Gse. Con la presentazione dell’istanza, il soggetto responsabile dovrà allegare una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, indipendente e terzo rispetto al soggetto richiedente, che certifichi l’importo corrispondente al beneficio fiscale già fruito e accettare la decurtazione del 5% dell’incentivo per l’intera durata della convenzione in conto energia.

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