La sentenza del Tar Lazio sulle aree idonee. Ecco che cosa succede ora
Il giudice amministrativo ha imposto alle amministrazioni ministeriali di riscrivere i criteri entro 60 giorni. La corsa a definire le nuove deleghe alle Regioni, la definizione di una norma transitoria che era assente e la nuova definizione della fascia di rispetto. Non esistono più le aree non idonee per qualsiasi tecnologia energetica?
Il Tar del Lazio ha dunque accolto
il ricorso di Anev, Rwe Renewables Italia, tra gli altri e annullato in parte il Decreto Ministeriale del 21 giugno 2024 sulle aree idonee. Con tale decisione, il giudice amministrativo ha imposto alle amministrazioni ministeriali di rivedere i criteri entro 60 giorni. In sintesi, la sentenza, se adottata in modo acritico, potrebbe rendere flessibile e discrezionale la definizione di area non idonea e per qualcuno parrebbe aprire in modo assurdo alla realizzazione in qualsiasi luogo di impianti di ogni tecnologia, per esempio impianti di biometano ma perfino centrali atomiche e depositi di rifiuti radioattivi.
Che cosa prevede
In particolare, con la sentenza n. 9155/2025, il Tar Lazio ha annullato l’art. 7, commi 2 e 3, del Decreto Aree Idonee, ovvero la parte sostanziale del provvedimento che definisce i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti fonti elettriche rinnovabili. Più nel dettaglio, il giudice amministrativo ha dichiarato illegittimo il decreto aree idonee nella parte in cui attribuisce alle Regioni poteri regolatori non previsti dalla legge delega e dando loro la possibilità di istituire fasce di rispetto fino a 7 chilometri dai beni tutelati, per l'assenza di una disciplina transitoria per i procedimenti autorizzativi in corso e, soprattutto, per la mancanza di principi e criteri uniformi a livello nazionale per l'individuazione delle aree idonee e non idonee.
Frammentazione
Proprio l'introduzione di tali criteri omogenei doveva rappresentare il fulcro del decreto, che invece ha finito per richiedere integralmente alle Regioni decisioni cruciali, determinando una frammentazione normativa inutile e dannosa. Tale impostazione compromette l'uniformità delle regole sul territorio nazionale, ostacolando la realizzazione degli impianti fonti elettriche rinnovabili nella vasta zona del Paese, con gravi ricadute in termini di certezza del diritto per imprese e cittadini e di coerenza nella tutela del paesaggio e dell'ambiente.
L’idoneità
La sentenza 9164/2025 fornisce, inoltre, una preziosa interpretazione del concetto di “area non idonea”, stabilendo che tale classificazione non può mai tradursi in un’incertezza assoluta alla realizzazione degli impianti. Anche in queste aree i proponenti devono poter dimostrare la compatibilità del progetto con i valori tutelati, e l'amministrazione procedente non può motivare un diniego esclusivamente sulla base della localizzazione. Ogni decisione deve essere adeguatamente motivata, anche in forma sintetica, valutando caso per caso le caratteristiche dell'intervento alla luce degli interessi pubblici coinvolti e del quadro normativo europeo. In altri termini, la definizione di una porzione del territorio come “non idonea” non può mai portare ad una aprioristica e radicale sottrazione dell'area alla realizzazione degli impianti fonti elettriche rinnovabili.
I commenti
“La sentenza annulla parzialmente il decreto che avevamo di concerto con gli altri ministeri, dicendo che le aree non idonee non esistono le aree che sono previste per legge non possono essere limitate e ridotte. Faccio un esempio: le aree di cava, le aree industriali queste comunque devono essere aree idonee alla produzione di energia. Naturalmente con la riserva di approfondirlo nella giornata di oggi e valutare quelle che sono le azioni da percorrere di adeguamento e di valutazione da parte del Governo”. Così il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto.
Il Wwf, accoglie con favore queste pronunce. Entrambi i provvedimenti, come ripetutamente segnalati, hanno introdotto vincoli arbitrari e ostacoli procedurali che stanno rallentando in modo significativo lo sviluppo delle rinnovabili. Si ricorda, inoltre, che è attualmente aperta una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento della Direttiva RED III, che impone agli Stati membri di semplificare e accelerare le procedure autorizzative per gli impianti fonti elettriche rinnovabili. Il Governo italiano deve ora prendere atto dell'urgenza di una svolta radicale nel sistema autorizzativo delle rinnovabili. Entro i prossimi 60 giorni, i criteri per l'individuazione delle aree idonee, delle aree a procedura ordinaria e di quelle non idonee dovranno essere riscritti nel pieno rispetto dei principi stabilità dalla legge delega e in coerenza con gli obiettivi europei. L'Italia non può più permettersi ritardi : l'inazione ha un costo ambientale, economico e sociale che il Paese non può sostenere.
Anie Rinnovabili accoglie con favore le dichiarazioni del ministro Pichetto, che ha espresso la volontà di dare piena e tempestiva attuazione alla decisione del Tar. Non manca, tuttavia, un sentimento di rammarico per la situazione che si è venuta a creare: da un lato per la mancata sinergia tra Stato e Regioni; dall’altro per il tempo perso, considerando che il DM Aree Idonee è stato pubblicato con due anni di ritardo rispetto al D.Lgs. 199/2021, e che è trascorso un ulteriore anno prima dell’intervento del Tar. Per Anie Rinnovabili, un Paese all’avanguardia come l’Italia non può permettersi ulteriori rallentamenti nel processo di ammodernamento del mix energetico nazionale, indispensabile per abbattere i costi dell’energia, garantire maggiore sicurezza e indipendenza energetica. “Ci auguriamo - ha dichiarato Andrea Cristini, presidente di Anie Rinnovabili - che le Regioni possano finalmente disporre di criteri chiari e condivisi che consentano di finalizzare tutto il lavoro già avviato, nel solco della direzione tracciata dalle amministrazioni ministeriali. Solo così sarà possibile sostenere la transizione energetica del Paese in modo efficace e ordinato.”



