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Tar Lombardia: l’Autorità per l’energia deve fornire i fogli di calcolo delle tariffe

where Milano when Gio, 05/10/2017 who roberto

L'Aeegsi aveva negato l'accesso adducendo ragioni di riservatezza. Le eccezioni di inammissibilità sono infondate

Il Tar Lombardia ha stabilito in tarlombardia.jpgun’ordinanza emessa in settimana che è legittima la domanda di accesso ai fogli di calcolo utilizzati per determinare le tariffe applicate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, presentata da Set Distribuzione (società del Gruppo Dolomiti Energia, che svolge attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino).
L'Autorità aveva invece negato l'accesso adducendo ragioni di riservatezza. Per il Tar, infatti, le eccezioni di inammissibilità formulate dall'AEEGSI sono infondate, in quanto “non sono ravvisabili contro-interessati in senso formale e sostanziale, non essendo la domanda di accesso dell'interessata rivolta a documenti che riguardino soggetti specificamente indicati”.
Inoltre, la domanda di accesso riguarda “specificamente i fogli di calcolo utilizzati per la determinazione della tariffa applicata alla ricorrente e ad un campione, da scegliersi a cura dell'AEEGSI, di fogli di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe di altri operatori”, per cui “avendo l'istanza ad oggetto specifici atti non è possibile affermare che essa sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'attività amministrativa”.
Infine, conclude il Tar, le esigenze di riservatezza possono essere tutelate “attraverso l'oscuramento dei dati identificativi dell'operatore cui si riferisce il foglio di calcolo reso disponibile alla ricorrente”. L'Autorità ha 30 giorni per esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente.

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