torna alla home
Visitaci anche su:

Notiziario ambiente energia on-line dal 1999

Trivelle. Ecco perché il Tar del Lazio ha annullato il Pitesai

where Roma when Lun, 19/02/2024 who roberto

Il tribunale amministrativo di primo grado ha deciso di annullare il Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee varato dall’allora ministro Cingolani

Il Tar del Lazio ha deciso di pitesai-mappa.pngannullare il Pitesai, il Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee, varato dall’allora ministero della Transizione ecologica nel 2021-2022, accogliendo i ricorsi presentati da società Padana Energia e dalla sua controllante Gas Plus Italiana; altri ricorsi simili sono stati vinti dal gruppo britannico Rockhopper, dalla Shell, da Energean e da altre compagnie attive in Italia.
 
Le ragioni
Si legge nelle motivazioni che i magistrati hanno ritenuto di accogliere le istanze presentate dalle società ricorrenti in merito alle violazioni delle “garanzie partecipative nella fase di Vas e le carenze istruttorie e motivazionali che hanno caratterizzato la procedura di redazione, approvazione e argomentazioni”. Ma anche “l’effettiva valutazione, nella fase conclusiva della Vas, dei contributi pervenuti nel corso della consultazione, con particolare riferimento a quello di Assorisorse”. Per i giudici del Tar è inoltre fondato il fatto che “la ricorrente ha censurato l’incompletezza dell’istruttoria che ha preceduto l’approvazione dell’intero Piano, risultando in sostanza confermato che lo stesso, addirittura nella sua versione definitiva, non ha una rappresentazione grafica completa delle aree e che le risultanze istruttorie sulla base delle quali è stato adottato non sono state compiutamente acquisite prima della formulazione della proposta, carenze tutte non sanabili da eventuali adempimenti successivi”.
 
Le contestazioni al ministro
Contestate, infine “le modalità attraverso le quali il ministero dell’(allora) transizione ecologica” (Roberto Cingolani) “è pervenuto alla individuazione delle aree idonee, rilevando come questi, invece di procedere, come prescritto dall’art. 11- ter, all’individuazione delle aree idonee all’esercizio delle attività minerarie sulla base di una preventiva valutazione sito-specifica delle singole situazioni, ha proceduto a una individuazione di tipo residuale, applicando, sul territorio interessato dal Piano, una serie di fattori escludenti prestabiliti in via generale, astratta e trasversale, talvolta neppure compiutamente graficizzati nel piano medesimo, evidenziando, altresì, come la natura astratta dei vincoli ha illegittimamente interessato concessioni già in essere, dando vita a divieti di estrema estensione e rigidità”.
 
Il ricorso di società Padana Energia srl https://portali.giustizia-amministra...

immagini
pitesai