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Olezzi. Ecco il decreto contro le emissioni odorigene. Gava: “Nuove linee di indirizzo nazionali”

where Roma when Lun, 10/07/2023 who roberto

I criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività

“È stato firmato e pubblicato emissioni-odorigene.jpgil decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali”. Ne dà notizia il viceministro Vannia Gava. “Il documento, molto atteso a livello nazionale e dai cittadini stante la loro accresciuta sensibilità sul tema, è frutto di un importante lavoro svolto dal Coordinamento Emissioni organizzato presso il ministero dell’Ambiente, a cui partecipano tutte le autorità competenti in materia, e mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così archiviando la stagione della disomogeneità delle iniziative regionali”. Il Decreto fornisce, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.
 
I contenuti del decreto

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività. Gli indirizzi si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale (Aua), autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette a autorizzazione integrata ambientale (Aia). Gli indirizzi si applicano anche nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle Aua od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti. Per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.Esiste infine una specifica disciplina per gli impianti per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.). In tali casi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell’aggiornamento dell’autorizzazione e successivamente sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.
 
Il testo del decreto: https://www.mase.gov.it/pagina/indir...

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