Terremoto: sospeso fino al 20 novembre il pagamento delle bollette
Il provvedimento riguarda le utenze nei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio. Ai venditori più colpiti dalle esenzioni (più del 3% del fatturato) rimborsi dalla Cassa Conguaglio
Nuove iniziative di solidarietà per le popolazioni e le imprese dei territori dell’Emilia colpiti dal sisma del 20 maggio scorso. L’Autorità per l’energia, come preannunciato nella relazione annuale del giugno scorso, dopo aver sospeso il pagamento delle bollette di luce, gas e servizio idrico nelle zone terremotate, ha fissato in sei mesi il periodo della sospensione, ad oggi la durata massima consentita dal decreto legge 74/12, in corso di conversione in legge.
La sospensione del pagamento delle fatture sarà quindi in vigore fino al 20 novembre 2012, salvo successive modifiche di legge. Il provvedimento riguarda le utenze nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio, come individuati dal medesimo decreto.
“In una logica di sostegno alla ripresa complessiva delle zone colpite dal sisma, il provvedimento prevede inoltre interventi a favore dei venditori del settore elettrico e del gas operanti nei comuni terremotati – leggiamo in nota dell’Authority – per i quali la sospensione comporti una significativa riduzione del fatturato che, in alcuni casi, potrebbe comprometterne l’equilibrio economico finanziario”. In particolare i venditori più colpiti (ossia con oltre il 3% del proprio fatturato interessato dal blocco delle bollette) potranno richiedere alla Cassa Conguaglio l’anticipazione degli importi sospesi al netto dell’Iva.
L’Autorità ha infine stabilito che nel periodo di sospensione non vengano applicate le norme in materia di morosità e che per gli esercenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici vengano prorogati diversi termini legati ad adempimenti verso il regolatore.
La delibera 314/2012/R/Com è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.